La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1803 del 6 settembre 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X; pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;- ricorrente - contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dell Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, - resistente - per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012, concernente "Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", nonche' di ogni atto connesso a quello impugnato. Fatto 1. Con decreto adottato in data 20 luglio 2012 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia intesa con la Regione ricorrente - le "Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 2. Il citato decreto ministeriale da' attuazione all'art. 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio regionale sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea; lo stesso decreto attua l'art. 48, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che le maggiori entrate derivanti dal d.-l. "Salva Italia" sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 3. A tale riguardo preme precisare che la Regione ricorrente ha gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte i citati articoli 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011 e 48, comma 1, del d.-1. n. 201 del 2011, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Valle, nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione, e che i relativi ricorsi (nn. 135/2011 e 38/2012), qui da intendersi richiamati e trascritti, sono tuttora pendenti. 4. Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato determina, in attuazione di norme incostituzionali gia' impugnate dalla Valle, le modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario a prescindere dall'intesa con la Regione ricorrente, comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative costituzionali e statutarie dell'Ente; considerato, inoltre, il perdurante interesse regionale alla coltivazione dei richiamati ricorsi nn. 135/2011 e 38/2012, con il presente atto la Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al decreto adottato in data 20 luglio 2012, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, determinare, con un procedimento nel quale non e' stata assicurata la partecipazione diretta della Regione ricorrente, le "Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", e di voler annullare, per l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Sulla lesione, ad opera dell'atto impugnato, delle prerogative costituzionali e statutarie della valle in violazione della normativa di attuazione, e, in particolare, dell'art. 8, l. n. 690 del 1981, nonche' degli articoli 3, 5 e 120 della costituzione. Con il presente ricorso la Valle d'Aosta impugna il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze meglio indicato in epigrafe, trattandosi di atto idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra Enti, in quanto dotato di rilevanza esterna e immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali e statutarie della Regione ricorrente (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998). Come rilevato in narrativa, il provvedimento ministeriale gravato e' stato emanato in attuazione degli articoli 2, comma 36, del d.-1. n. 138/2011 e 48, comma 1, d.-I. n. 201/2011, ossia di previsioni normative manifestamente illegittime, poiche' lesive della disciplina di attuazione statutaria posta dalla 1, n. 690 del 1981 ("Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta"), nonche' degli articoli 3, 5 e 120 della Costituzione. Per quanto concerne il citato art. 2, comma 36, esso prevede, come accennato, che le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio regionale sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, attribuendo ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalita' di individuazione del maggiore gettito, attraverso separata contabilizzazione. L'art. 48, comma 1, del d.-1. n. 201/2011, finalizzato a soddisfare le esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce, dal canto suo, una riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dallo stesso decreto, il cui ammontare e' unilateralmente definito con decreto ministeriale. Ebbene, le richiamate disposizioni legislative, come risulta alla luce di tutti i motivi di diritto gia' fatti valere dalla Valle con i ricorsi nn. 135/2011 e 38/2012 e ai quali si rimanda integralmente, violano gli artt. 48bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale, nonche' le relative norme di attuazione e, segnatamente, l'art. 8 della 1. n. 690/198. A tale riguardo e' bene rammentare che l'art. 48bis dello Statuto disciplina il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che "Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso". L'art. 50, comma 5, dello Statuto, attribuisce, poi, alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha statuito, all'art. 1, che "Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale". Dal quadro normativo fin qui richiamato si desume chiaramente che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio valdostano, come pure confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 133 del 2010. E' di tutta evidenza, pertanto, l'illegittimita' degli artt. 2, comma 36, del d.-1. n. 138/2011 e 48, comma 1, del d.-1. n. 201/2011, atteso che le norme in questione - oggetto di specifica impugnativa ad opera della Valle - si propongono di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. In particolare, risulta leso l'art. 8, 1. n. 690/1981, il quale prevede, al comma 1, che: "Il provento derivante alla Regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti [...] 1, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato", aggiungendo, al comma 2, che: "L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale". Dalla lettura del citato art. 8 risulta, dunque, che in sede di attuazione dello Statuto valdostano e' stata prevista, proprio a1 fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione ("intesa con il Presidente"). Ora, non vi e' dubbio che la riserva all'Erario, cosi' come disciplinata dagli artt. 2, comma 36, del d.-1. n. 138/2011 e 48, comma 1, del d.-l. n. 201/2011, non soddisfa affatto le condizioni stabilite dalla l. n. 690/1981 in materia di rapporti finanziari con lo Stato, poiche' travalica le ipotesi contemplate dal piu' volte citato art. 8 ledendo il principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. Inoltre, le stesse norme censurate - nell'attribuire ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire le modalita' di individuazione del maggior gettito senza prevedere alcuna forma di intesa con il Presidente della Regione - si mostrano, sotto concorrente profilo, altresi' lesive del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). Tutto cio' premesso, va rilevato che il contenuto del decreto ministeriale 20 luglio 2012, oggetto del presente ricorso, non fa che confermare l'effettivita' delle censure sollevate con i ricorsi nn. 135/2011 e 38/2012, atteso che le modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario sono state determinate a prescindere dal necessario coinvolgimento della Regione, in violazione dell'art. 8, 1. n. 690/1981, in base al quale, giova ribadirlo, l'ammontare delle riserve all'Erario non puo' che essere "determinato, per ciascun esercizio finanziario, con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale". E' evidente, dunque, che il Ministero avrebbe dovuto - anziche' limitarsi a comunicare alla Valle d'Aosta i criteri di contabilizzazione dal medesimo unilateralmente stabiliti (cfr. nota prot. n. 13982 del 3.7.2012, doc. 2) - raggiungere, sul punto, l'intesa con il Presidente della Giunta valdostana, assicurando una partecipazione diretta ed effettiva della Regione. Del resto, codesta Ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui si discute, come risulta, ad esempio, dalla sent. n. 133/2002, resa all'esito del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana in relazione e avverso il decreto adottato dell'allora Ministro delle Finanze e concernente "Modalita' di attuazione delle riserve all'erario dal l° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992". In quell'occasione la Corte ha annullato il decreto ministeriale oggetto di contestazione in quanto emanato, esattamente come accade nel presente caso, in attuazione di norme illegittime e senza garantire la necessaria partecipazione della Regione Sicilia. A quanto sin qui rilevato si aggiunga, inoltre, che ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 20 luglio 2012, l'entita' della riserva e' contabilizzata, per poi essere esclusa "dal computo delle spettanze da attribuire alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome" (cfr. art. 5), avuto riguardo non gia' all'incremento di gettito effettivamente riscosso, bensi' all'incremento di gettito ipotizzato, senza che sia stato previsto alcun meccanismo di conguaglio successivo. Il decreto prevede, in altri termini, trattenute su un gettito presunto, a prescindere da una verifica sull'entita' effettiva delle entrate. Ebbene, siffatta modalita' di determinazione dell'importo delle riserve erariali si mostra ulteriormente lesiva delle prerogative e dell'autonomia finanziaria regionale, poiche' idonea ad incidere, in concreto, in riduzione sulle disponibilita' finanziarie della Valle, alimentate, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e di quanto previsto dalla gia' menzionata l. n. 690/1981, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali effettivamente riscossi nel territorio regionale. Ed infatti, nel caso in cui l'incremento del gettito effettivamente riscosso risulti inferiore all'incremento di gettito semplicemente previsto, si determineranno ulteriori riduzioni della disponibilita' finanziaria della Regione, tali da comportare - tenuto conto degli aggravi derivati dai numerosi concorsi aggiuntivi agli obiettivi di finanza pubblica - uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa della Valle.