La Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  con  sede  in  Aosta,  P.zza
Deffeyes, n. 1, C.F.  80002270074,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 1803 del 6 settembre 2012, dall'Avv. Ulisse
Corea    del     foro     di     Roma     (C.F.     CROLSS69T19C352X;
pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso  il
cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto  domicilio;-
ricorrente - contro il  Governo  della  Repubblica,  in  persona  del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in  Roma,
Palazzo  Chigi,  Piazza  Colonna,   370,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dell Stato, con domicilio in Roma,  Via  dei
Portoghesi, 12,  -  resistente  -  per  l'accertamento  dell'avvenuta
violazione  di  norme  costituzionali  e  statutarie  attributive  di
competenze e garanzie alla Regione ricorrente e  per  il  conseguente
annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze
20 luglio 2012, pubblicato  sulla  G.U.  della  Repubblica  italiana,
serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012, concernente "Modalita'  di
individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai  sensi
dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214",
nonche' di ogni atto connesso a quello impugnato. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con decreto adottato in data 20 luglio 2012 e pubblicato sulla
G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 173 del 26  luglio
2012, il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  ha  stabilito  -
unilateralmente e a prescindere dal  raggiungimento  di  qualsivoglia
intesa con la Regione ricorrente - le  "Modalita'  di  individuazione
del maggior gettito da riservare all'Erario, ai  sensi  dell'art.  2,
comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
    2. Il citato decreto  ministeriale  da'  attuazione  all'art.  2,
comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011, come convertito dalla  legge  n.
148 del 2011, nella parte in cui dispone che le maggiori  entrate  di
natura tributaria percepite nel territorio regionale  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate  alle
esigenze prioritarie del raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea; lo stesso decreto  attua  l'art.
48, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, nella parte  in  cui  prevede
che le maggiori entrate  derivanti  dal  d.-l.  "Salva  Italia"  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica. 
    3. A tale riguardo preme precisare che la Regione  ricorrente  ha
gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte i  citati  articoli  2,
comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011 e 48, comma 1, del d.-1.  n.  201
del 2011, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria
costituzionalmente e statutariamente garantita in  capo  alla  Valle,
nonche' dei principi costituzionali  di  ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione, e che i relativi ricorsi (nn.  135/2011  e  38/2012),
qui da intendersi richiamati e trascritti, sono tuttora pendenti. 
    4. Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto  in  questa  sede
impugnato determina, in attuazione  di  norme  incostituzionali  gia'
impugnate dalla Valle, le modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito da riservare all'Erario  a  prescindere  dall'intesa  con  la
Regione  ricorrente,  comprovando  l'effettivita'   delle   censurate
lesioni  alle  prerogative  costituzionali  e  statutarie  dell'Ente;
considerato,  inoltre,  il  perdurante   interesse   regionale   alla
coltivazione dei richiamati ricorsi nn. 135/2011 e  38/2012,  con  il
presente atto la Valle d'Aosta,  come  in  epigrafe  rappresentata  e
difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione  al
decreto adottato in data 20 luglio 2012, chiedendo a  codesta  Ecc.ma
Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e  per  esso  al
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  determinare,   con   un
procedimento nel quale non  e'  stata  assicurata  la  partecipazione
diretta della Regione ricorrente, le "Modalita' di individuazione del
maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2,  comma
36, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214",  e  di  voler
annullare, per l'effetto, l'atto  gravato,  alla  luce  dei  seguenti
motivi di 
 
                               Diritto 
 
    I. Sulla lesione, ad opera dell'atto impugnato, delle prerogative
costituzionali e statutarie della valle in violazione della normativa
di attuazione, e, in particolare, dell'art. 8, l. n.  690  del  1981,
nonche' degli articoli 3, 5 e 120 della costituzione. 
    Con il presente ricorso la Valle d'Aosta impugna il  decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze meglio indicato in  epigrafe,
trattandosi di  atto  idoneo  a  produrre  un  conflitto  attuale  di
attribuzione fra Enti,  in  quanto  dotato  di  rilevanza  esterna  e
immediatamente lesivo della  sfera  di  competenze  costituzionali  e
statutarie della Regione ricorrente (cfr., tra le altre, Corte cost.,
sentt. nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998). 
    Come rilevato in narrativa, il provvedimento ministeriale gravato
e' stato emanato in attuazione degli articoli 2, comma 36, del  d.-1.
n. 138/2011 e 48, comma 1, d.-I. n.  201/2011,  ossia  di  previsioni
normative manifestamente illegittime, poiche' lesive della disciplina
di attuazione statutaria posta dalla 1, n. 690 del  1981  ("Revisione
dell'ordinamento finanziario della Regione Valle  d'Aosta"),  nonche'
degli articoli 3, 5 e 120 della Costituzione. 
    Per quanto concerne il citato art. 2,  comma  36,  esso  prevede,
come  accennato,  che  le  maggiori  entrate  di  natura   tributaria
percepite nel territorio regionale sono riservate all'Erario, per  un
periodo  di  cinque  anni,  per  essere   destinate   alle   esigenze
prioritarie del raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
concordati in sede europea, attribuendo ad un decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze la determinazione  delle  modalita'  di
individuazione   del   maggiore    gettito,    attraverso    separata
contabilizzazione. 
    L'art.  48,  comma  1,  del  d.-1.  n.  201/2011,  finalizzato  a
soddisfare le esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi
di  finanza  pubblica,  stabilisce,  dal  canto  suo,   una   riserva
all'Erario delle maggiori entrate derivanti dallo stesso decreto,  il
cui ammontare e' unilateralmente definito con decreto ministeriale. 
    Ebbene, le richiamate disposizioni legislative, come risulta alla
luce di tutti i motivi di diritto gia' fatti valere dalla Valle con i
ricorsi nn.  135/2011 e 38/2012 e ai quali si rimanda  integralmente,
violano gli artt. 48bis  e  50,  comma  5,  dello  Statuto  speciale,
nonche' le relative norme di attuazione  e,  segnatamente,  l'art.  8
della 1. n. 690/198. 
    A tale riguardo e' bene rammentare che l'art. 48bis dello Statuto
disciplina il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di
attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che "Gli  schemi
dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione  paritetica
composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal  Governo  e
tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al
parere del consiglio stesso". L'art.  50,  comma  5,  dello  Statuto,
attribuisce, poi, alla legge dello Stato, in accordo  con  la  Giunta
regionale, il compito di stabilire un ordinamento  finanziario  della
Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei
rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una  nuova  disciplina
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta.   Il
successivo decreto legislativo 22  aprile  1994,  n.  320  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della  regione  Valle  d'Aosta)  ha
statuito, all'art. 1, che  "Le  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento
finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con
l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono
essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale". 
    Dal quadro normativo fin qui richiamato si desume chiaramente che
le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
devono avvenire con il procedimento previsto dall'art.  48-bis  dello
Statuto, prescritto per l'approvazione  dei  decreti  legislativi  di
attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito   dei   lavori   della
commissione paritetica e del parere del  Consiglio  valdostano,  come
pure confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza  n.  133  del
2010. 
    E' di tutta evidenza, pertanto, l'illegittimita' degli  artt.  2,
comma 36, del d.-1. n. 138/2011 e 48, comma 1, del d.-1. n. 201/2011,
atteso che le norme in questione - oggetto di  specifica  impugnativa
ad opera della Valle - si  propongono  di  incidere  sull'ordinamento
finanziario della Regione attraverso  una  scelta  unilaterale  dello
Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello  Statuto
speciale e  nelle  relative  norme  di  attuazione.  In  particolare,
risulta leso l'art. 8, 1. n. 690/1981, il quale prevede, al comma  1,
che:  "Il  provento  derivante  alla   Regione   Valle   d'Aosta   da
maggiorazioni di aliquote e da altre  modificazioni  dei  tributi  ad
essa devoluti  [...]  1,  ove  sia  destinato  per  legge,  ai  sensi
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la  copertura
di nuove o maggiori  spese  che  sono  da  effettuare  a  carico  del
bilancio statale, e' riversato allo Stato", aggiungendo, al comma  2,
che: "L'ammontare di cui  al  comma  precedente  e'  determinato  per
ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle  finanze
e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale". 
    Dalla lettura del citato art. 8 risulta, dunque, che in  sede  di
attuazione dello Statuto valdostano e'  stata  prevista,  proprio  a1
fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, una riserva
all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di
aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa  devoluti,  nel
caso in cui tale provento sia destinato per legge alla  copertura  di
nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico  del  bilancio
statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite
modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva  all'Erario,
prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione  ("intesa  con  il
Presidente"). 
    Ora, non vi e' dubbio  che  la  riserva  all'Erario,  cosi'  come
disciplinata dagli artt. 2, comma 36, del d.-1.  n.  138/2011  e  48,
comma 1, del d.-l. n. 201/2011, non soddisfa  affatto  le  condizioni
stabilite dalla l. n. 690/1981 in materia di rapporti finanziari  con
lo Stato, poiche' travalica le ipotesi  contemplate  dal  piu'  volte
citato art. 8 ledendo il principio consensuale  che  deve  presiedere
alla regolamentazione dei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la
Regione valdostana. 
    Inoltre, le  stesse  norme  censurate  -  nell'attribuire  ad  un
decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  il  compito  di
stabilire le modalita' di individuazione del  maggior  gettito  senza
prevedere alcuna forma di intesa con il Presidente della Regione - si
mostrano, sotto concorrente profilo, altresi' lesive del principio di
leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e
le autonomie regionali, il quale, come noto, e'  ormai  pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del
1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). 
    Tutto cio' premesso, va rilevato che  il  contenuto  del  decreto
ministeriale 20 luglio 2012, oggetto del presente ricorso, non fa che
confermare l'effettivita' delle censure sollevate con i  ricorsi  nn.
135/2011 e 38/2012, atteso che le  modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito da riservare  all'Erario  sono  state  determinate  a
prescindere  dal  necessario   coinvolgimento   della   Regione,   in
violazione dell'art. 8, 1. n.  690/1981,  in  base  al  quale,  giova
ribadirlo, l'ammontare delle riserve all'Erario non puo'  che  essere
"determinato, per ciascun  esercizio  finanziario,  con  decreto  dei
Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della
giunta regionale". 
    E' evidente, dunque, che il Ministero avrebbe dovuto  -  anziche'
limitarsi  a   comunicare   alla   Valle   d'Aosta   i   criteri   di
contabilizzazione dal medesimo unilateralmente stabiliti  (cfr.  nota
prot. n. 13982 del  3.7.2012,  doc.  2)  -  raggiungere,  sul  punto,
l'intesa con il Presidente della Giunta valdostana,  assicurando  una
partecipazione diretta ed effettiva della Regione. 
    Del  resto,  codesta  Ecc.ma  Corte  ha  gia'   avuto   modo   di
pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui si discute, come
risulta, ad esempio, dalla sent.  n.  133/2002,  resa  all'esito  del
conflitto  di  attribuzione  promosso  dalla  Regione  siciliana   in
relazione e avverso il decreto adottato  dell'allora  Ministro  delle
Finanze  e  concernente  "Modalita'  di  attuazione   delle   riserve
all'erario dal l° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati  dal
1992".  In  quell'occasione  la  Corte  ha   annullato   il   decreto
ministeriale oggetto di contestazione in quanto emanato,  esattamente
come accade nel presente caso, in attuazione di norme  illegittime  e
senza garantire la necessaria partecipazione della Regione Sicilia. 
    A quanto sin qui rilevato si  aggiunga,  inoltre,  che  ai  sensi
degli articoli 1  e  5  del  decreto  ministeriale  20  luglio  2012,
l'entita' della riserva e' contabilizzata,  per  poi  essere  esclusa
"dal computo delle spettanze da attribuire  alle  Regioni  a  Statuto
speciale e alle Province autonome" (cfr. art. 5), avuto riguardo  non
gia'  all'incremento  di  gettito  effettivamente  riscosso,   bensi'
all'incremento di gettito ipotizzato, senza che  sia  stato  previsto
alcun meccanismo di conguaglio successivo. 
    Il decreto prevede, in altri termini, trattenute  su  un  gettito
presunto, a prescindere da una verifica sull'entita' effettiva  delle
entrate. 
    Ebbene, siffatta modalita' di determinazione  dell'importo  delle
riserve erariali si mostra ulteriormente lesiva delle  prerogative  e
dell'autonomia finanziaria regionale, poiche' idonea ad incidere,  in
concreto, in riduzione sulle disponibilita' finanziarie della  Valle,
alimentate, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e di quanto  previsto
dalla gia' menzionata l.  n.  690/1981,  dalla  compartecipazione  al
gettito dei tributi erariali effettivamente riscossi  nel  territorio
regionale. 
    Ed  infatti,  nel  caso   in   cui   l'incremento   del   gettito
effettivamente riscosso risulti inferiore all'incremento  di  gettito
semplicemente previsto, si determineranno ulteriori  riduzioni  della
disponibilita' finanziaria della Regione, tali da comportare - tenuto
conto degli aggravi derivati dai numerosi  concorsi  aggiuntivi  agli
obiettivi di finanza pubblica - uno squilibrio incompatibile  con  le
complessive esigenze di spesa della Valle.